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Legislazione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, 1948    
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò e proclamò la “Dichiarazione Universale dei diritti umani” . E’ il primo documento adottato da un’organizzazione internazionale a cui si attribuiva valore universale. Per la prima volta i diritti umani e le libertà fondamentali venivano stabiliti in maniera così dettagliata. Infatti, la Dichiarazione riconosce una serie di diritti fondamentali ai quali ogni essere umano aspira: diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della persona; diritto ad un adeguato standard di vita; diritto a ricevere asilo in altri paesi quando si fugge dalla persecuzione; diritto alla proprietà personale, alla libertà di opinione, pensiero e coscienza religiosa ed all’espressione di queste; diritto alla libertà dalla tortura e dai trattamenti degradanti. Questi, ed altri, furono riconosciuti come diritti di tutti gli esseri umani abitanti del “villaggio globale” .
Sebbene i 58 Stati membri che all’epoca formavano le Nazioni Unite fossero differenti per ideologie, sistemi politici e religiosi, background culturale e livello di sviluppo socio-economico, la Dichiarazione universale rappresentò un insieme di obiettivi comuni, di aspirazioni inerenti una visione di ciò che il mondo doveva essere.
Da allora, la Dichiarazione del ’48 è diventato il testo relativo ai diritti umani più citato e punto di riferimento per l’elaborazione di numerosi successivi documenti internazionali, ma anche nazionali, regionali, interregionali.
Eppure, quei principi sanciti sulla carta e inerenti la persona in quanto tale, non trovano ancora una piena realizzazione. Se è vero che la mancanza di organi o strumenti internazionali realmente dotati di potere e legittimità non contribuisce a fare valere l’esercizio dei diritti universali dell’uomo, occorre mettere anche in luce che , come osservano numerosi giuristi e studiosi internazionalisti contemporanei, esiste una fondamentale contraddizione che mette in discussione l’universalità dei diritti, cioè il fatto che i diritti dichiarati come universali e appartenenti all’uomo in quanto tale sono il prodotto di una conquista che appartiene ad una storia occidentale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo esprime, in altre parole, una modalità di vedere e sancire i diritti che non corrisponde alla visione di tutte le altre culture esistenti.
 

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